TITOLO I: REGOLE GENERALI
SEZIONE I: L’ORGANIZZAZIONE
Art. 1
La Roma Moot Court Competition (di seguito “RMCC”) è una simulazione processuale a squadre basata su un caso fittizio promossa da ELSA (The European Law Students’ Association) Roma, organizzazione indipendente, apolitica e senza scopo di lucro, volta a coordinare e promuovere le attività culturali e formative in campo giuridico.
Art. 2
Il Consiglio Direttivo di ELSA Roma (di seguito “Consiglio Direttivo”) nomina al suo interno un Comitato Organizzatore per la RMCC; tale Comitato si occupa dell’organizzazione generale della simulazione ed è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo del lavoro svolto.
Art. 3
1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e conforme a quello della National Moot Court Competition di ELSA Italia, costituisce la disciplina di base della RMCC.
2. Eventuali modifiche proposte dal Comitato Organizzatore devono essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Il Comitato Organizzatore provvederà a dare tempestiva comunicazione di tali modifiche ai partecipanti alla RMCC.
Art. 4
1. Per l’individuazione del caso fittizio, la valutazione delle memorie ed il giudizio dei dibattimenti, il Consiglio Direttivo si avvale di un Comitato Scientifico e di un Collegio Giudicante da esso nominato, composto da tutti coloro che abbiano voluto mettere a disposizione della manifestazione la loro esperienza e le loro conoscenze tecnico-giuridiche.
2. Il Comitato Scientifico dispone i criteri di giudizio secondo le direttive di cui agli art. 13 e 20 del presente Regolamento, anche adottando a maggioranza un proprio statuto.
Art. 5
La RMCC si svolge in tre fasi successive:
a) redazione da parte di ciascuna squadra delle memorie di parte attore e convenuto e valutazione di tali memorie da parte del Comitato Scientifico;
b) svolgimento dei dibattimenti eliminatori davanti ad un membro del Comitato Scientifico in veste di giudice e attribuzione di un punteggio;
c) svolgimento di un dibattimento finale al quale accedono le due squadre che hanno totalizzato, sommando i risultati ottenuti nelle prime due fasi, il punteggio più alto nelle parti di attore e convenuto; attribuzione di un punteggio finale da parte del Collegio Giudicante e proclamazione dei vincitori.
Art. 6
La RMCC si svolge in lingua italiana.
SEZIONE II: PARTECIPAZIONE ALLA RMCC
Art . 7
1. La RMCC è aperta esclusivamente a studenti o laureati in Giurisprudenza (Scienze Giuridiche) da non più di un anno, iscritti ad una delle sezioni locali di ELSA Italia.
Art . 8
Ogni squadra è composta da due a quattro partecipanti.
Art. 9
1. L’iscrizione di ciascuna squadra deve avvenire utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito web www.elsaroma.it/rmcc (di seguito “sito web”), specificando, per ogni partecipante, nome e cognome, indirizzo email di contatto, università di provenienza e anno di corso o di laurea, data e luogo di nascita, indirizzo e luogo di residenza, sezione locale ELSA di provenienza.
2. L’iscrizione deve avvenire entro il termine perentorio comunicato dal Comitato Organizzatore attraverso il sito web della RMCC.
TITOLO II : LE FASI DELLA RMCC
SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 10
1. E’ fatto il più stretto divieto ai partecipanti di ciascuna squadra di consultare i membri del Comitato Scientifico su questioni inerenti al caso fittizio, prima e durante lo svolgimento della RMCC. Eventuali richieste di chiarimenti o specificazioni di carattere meramente testuale potranno essere rivolte esclusivamente al Comitato Organizzatore che, se lo riterrà necessario, inoltrerà tali richieste al Comitato Scientifico e provvederà a rendere note a tutti i partecipanti le risposte ottenute.
2. E’ fatto il più stretto divieto ai partecipanti di ciascuna squadra di produrre memorie il cui contenuto sia in tutto o in parte frutto del lavoro di soggetti esterni alla squadra stessa. In caso di accertata violazione, il Comitato Scientifico, nella prima e nella seconda fase, o il Collegio Giudicante, nella fase finale della RMCC, adotterà, a proprio insindacabile giudizio, gli opportuni provvedimenti per ristabilire l’equilibrio nei punteggi assegnati.
SEZIONE II : REDAZIONE E VALUTAZIONE DELLE MEMORIE
Art. 11
1. Ciascuna squadra deve produrre due memorie relative al caso fittizio: una contenente le argomentazioni a difesa delle pretese dell’attore e una contenente le argomentazioni a difesa della posizione del convenuto.
2. Le squadre devono far pervenire, entro il termine perentorio fissato dal Comitato Organizzatore e secondo le modalità comunicate attraverso il sito web della RMCC, una copia in formato elettronico “.pdf” di ciascuna memoria prodotta.
Art. 12
1. Ciascuna memoria deve essere redatta utilizzando i modelli forniti all’atto dell’iscrizione e prescindendo dall’utilizzazione di formule rituali (es. “atto di citazione”, “comparsa di costituzione” e “risposta”).
2. Le memorie devono essere redatte in carattere Times New Roman, dimensione 12 punti e formattate con interlinea 1,5.
3. Le memorie non devono eccedere ciascuna il numero di quattro pagine, compresi i riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali. In calce a ciascuna memoria devono essere riportati i nomi e i cognomi dei componenti della squadra.
Art. 13
1. Il Comitato Organizzatore inoltra le memorie al Collegio Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione delle stesse.
2. Il Collegio Scientifico valuta complessivamente le due memorie prodotte da ciascuna squadra attribuendo un voto in decimi ed utilizzando un modulo pubblicato sul sito web della RMCC.
3. La valutazione delle memorie tiene conto della qualità delle ricerche, della conoscenza della giurisprudenza, della logica, della originalità del ragionamento, della chiarezza della struttura e dello stile di esposizione. Particolare rilievo viene attribuito alla esaustività della argomentazione.
Art. 14
1. Sulla base del punteggio attribuito alle memorie prodotte da ciascuna squadra, sono selezionate le squadre ammesse alla fase dibattimentale eliminatoria. Accedono alla fase dibattimentale eliminatoria unicamente le squadre le cui memorie abbiano ricevuto una valutazione minima di 6/10.
2. Qualora il numero delle squadre ammesse alla fase dibattimentale eliminatoria fosse dispari, viene eliminata la squadra che ha ricevuto la valutazione più bassa.
Art. 15
1. A seguito della definizione delle squadre partecipanti alla fase dibattimentale eliminatoria si effettua, in presenza delle squadre stesse, il sorteggio delle coppie di avversari e della parte (attore o convenuto) che si rivestirà nella fase dibattimentale eliminatoria.
2. Il Comitato Organizzatore provvederà a fornire ad ogni squadra una copia della memoria dell’avversario.
SEZIONE III: FASE DIBATTIMENTALE ELIMINATORIA
Art. 16
1. Nella fase dibattimentale eliminatoria i partecipanti di ciascuna squadra dibattono le argomentazioni della parte avversa come sostenute nella ricevuta memoria, nonché le ragioni da essa addotte nel corso del dibattimento stesso.
2. La discussione orale non deve riprodurre il contenuto della memoria di parte, bensì devono essere addotte, esposte e confutate le argomentazioni della memoria di parte avversa.
Art. 17
1. Almeno due componenti di ciascuna squadra devono prendere la parola nel corso della fase dibattimentale eliminatoria.
2. Il membro del Collegio Scientifico che assume la veste di giudice ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l’oratore per porre delle domande. Il diritto di risposta è accordato al solo oratore interrotto.
Art. 18
1. Il dibattimento si apre con l’esposizione della parte che ricopre il ruolo di attore; segue l’esposizione della parte che ricopre il ruolo di convenuto.
2. Il dibattimento si conclude con le rispettive repliche di parte.
Art. 19
1. Ogni squadra dispone di un tempo complessivo di 30 minuti. Un addetto al cronometraggio, designato dal Comitato Organizzatore, ha il compito di fermare con un segnale acustico il dibattimento allo scadere del tempo a disposizione della squadra. Ciascuna squadra comunica a tale addetto, prima dell’inizio del dibattimento, come intende suddividere il proprio tempo tra esposizione e replica.
2. Il tempo utilizzato dal membro del Comitato Scientifico in veste di giudice viene conteggiato nel tempo totale a disposizione di ciascuna squadra.
3. Qualora l’esposizione sia sostenuta integralmente da una sola persona, il replicante, a pena della perdita del diritto di replica, deve essere una persona diversa.
Art. 20
1. Un membro del Comitato Scientifico in veste di giudice attribuisce un voto decimale alle squadre di ogni dibattimento utilizzando un modulo pubblicato sul sito web della RMCC.
2. Nella valutazione del dibattimento saranno presi in particolare considerazione: la pertinenza, la logica e lo stile dell’argomentazione, la capacità di ribattere le ragioni della parte avversa e le eventuali concessioni alla stessa e la capacità di rispondere alle domande del giudice.
Art. 21
1. Accederanno al dibattimento finale il miglior attore ed il miglior convenuto, individuati sulla base della somma delle valutazioni ricevute nella memoria e nel dibattimento.
SEZIONE IV : SVOLGIMENTO DELLA FINALE E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Art. 22
1. Le due squadre finaliste si affrontano nel dibattimento finale a parti invertite rispetto alla fase dibattimentale eliminatoria.
2. Nello svolgimento della fase finale si seguono le norme di cui agli articoli 17–20 del presente Regolamento.
3. Al termine del dibattimento, il Collegio Giudicante, qualora le circostanze lo richiedano, può accordare ulteriore tempo supplementare per il chiarimento di questioni necessarie alla valutazione delle argomentazioni delle squadre.
Art. 23
Al termine del dibattimento, il Collegio Giudicante proclama la squadra vincitrice della RMCC sommando i punteggi ottenuti nella prima e nella seconda fase della simulazione con quello ottenuto nel dibattimento finale.
Art. 24:
In seguito alla proclamazione dei vincitori vengono assegnati i premi alla squadra vincitrice ed il premio al miglior oratore.
Art. 25:
ELSA Roma rilascia un attestato di partecipazione a ogni partecipante.
TITOLO III : DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
I partecipanti sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento. In caso di grave violazione il Comitato Organizzatore adotta i provvedimenti del caso, non esclusa la squalifica della squadra i cui partecipanti hanno commesso la violazione contestata.
Art. 27
1. I partecipanti possono sottoporre ad ELSA Roma ogni questione concernente il presente Regolamento. Il Comitato Organizzatore è il solo competente a risolvere le questioni relative all’applicazione e all’interpretazione del medesimo. Le sue decisioni sono insindacabili.
2. Sono altresì insindacabili le valutazioni e le decisioni del Comitato Scientifico, del membro di tale Comitato in veste di giudice e del Collegio Giudicante.
Art. 28
1. Il Consiglio Direttivo, qualora si renda opportuno, può modificare:
- i termini per la costituzione delle squadre;
- i termini per la presentazione delle memorie;
- le date di svolgimento dei dibattimenti.
2. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad assicurare il proficuo svolgimento della manifestazione ed un alto livello scientifico.
Art. 29
Le comunicazioni ufficiali relative alla simulazione saranno effettuate per posta elettronica o con comunicazione telefonica ad uno dei partecipanti della squadra utilizzando i contatti forniti al momento dell’iscrizione.
Art. 30
Le squadre partecipanti alla manifestazione dichiarano di aver preso visione del presente Regolamento e di accettare le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione alla RMCC. Tale inciso deve essere specificato nel modulo per l’iscrizione.




